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Secondo l’ASSONIME la circostanza che l’azionista di controllo sia la pubblica amministrazione non è sufficiente a giustificare un’equiparazione delle società alla pubblica amministrazione: occorre distinguere tra le società che svolgono funzioni amministrative o strumentali all’attività amministrativa e le società a partecipazione pubblica che svolgono normale attività d’impresa sul mercato. Lo sottolinea l’Associazione fra le Società italiane per Azioni, in risposta alla consultazione del MEF e dell’ANAC.