Sarà pienamente operativo, nel corso del nuovo anno, l’avvocato specialista in diritto dell’Unione europea. Con una delibera del 27 ottobre 2017, infatti, il Consiglio Nazionale Forense (ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. a) del Regolamento 11 aprile 2013, n. 1 che istituisce e disciplina l’elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, in attuazione dell’articolo 35 comma 1 lettera s) della legge n. 247/2012 che ha introdotto una nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), ha riconosciuto (e quindi iscritto nell’apposito elenco, oggi composto da quindici associazioni, nessuna delle quali riconducibile al diritto dell’Unione europea), l’Unione degli Avvocati Europei (UAE, www.uae.lu), “come associazione maggiormente rappresentativa”. L’UAE è un’associazione internazionale, senza scopo di lucro, fondata a Lussemburgo nel 1986, cui possono aderire gli avvocati attivi in tutti gli Stati membri dell’Unione europea e, quali soci “osservatori”, anche gli avvocati iscritti agli ordini professionali di Stati non appartenenti all’Unione europea.
Grazie a questo accreditamento, e significativo riconoscimento, viene assegnato all’UAE un ruolo di primo piano nella formazione finalizzata all’esercizio della professione forense. L’UAE diverrà, a breve, pienamente operativa, in tale funzione, organizzando in particolare corsi per il conseguimento del titolo di avvocato specialista in diritto dell’Unione europea di durata biennale e non inferiori a duecento ore, in conformità a quanto previsto dal Regolamento cit., art. 3, lett . g), fornendo, dunque, un contributo fondamentale alla conoscenza e alla pratica del diritto dell’UE.
L’UAE, cui sono iscritti circa 1.350 avvocati, dei quali 420 italiani (organizzati in 14 delegazioni aventi sede presso le Corti d’appello), ha fra i propri scopi statutari “la promozione dell’esercizio della professione forense all’interno dell’Unione Europea, mediante l’insegnamento e la formazione continua, la promozione dell’armonizzazione degli ordinamenti professionali e deontologici forensi degli stati membri, la promozione della pratica, in tutte le sue declinazioni, del diritto europeo e delle disposizioni della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali”. Uno scopo, dunque, pienamente rispondente alle finalità che il riconoscimento del titolo di avvocato specialista intende perseguire.
L’UAE è, peraltro, da molti anni attiva nell’organizzazione di conferenze, seminari e simposi, anche in collaborazione con altre associazioni professionali e autorità nazionali, istituzioni ed organismi europei, sui temi giuridici maggiormente rilevanti e di elevata sensibilità e attualità, in occasione dei quali vengono approfonditi aspetti normativi, di dottrina e di giurisprudenza riguardanti l’evoluzione del diritto UE e la sua applicazione negli ordinamenti degli Stati membri.
Come è stato ricordato nel corso del Congresso annuale dell’associazione (XXXI°, 23 giugno 2017, aula magna della Corte di Cassazione), a un avvocato che aspiri a definirsi specialista in diritto dell’Unione europea è, oggi, richiesto un bagaglio di conoscenze non comune. Non è sufficiente conoscere qualche atto normativo dell’Unione, qualche sentenza della Corte di giustizia per essere considerati “esperti” o “specialisti” di questa materia. Occorre comprendere i meccanismi che la governano, i principi che la reggono, gli obiettivi che la guidano, acquisendo la capacità di fare proprio, nello svolgimento dell’attività professionale, il senso di appartenenza a una “comunità” che ha reso la Comunità europea, prima, e l’Unione europea poi, diversa da ogni altra forma di organizzazione internazionale. Malgrado le difficoltà che l’istituzione della figura dell’avvocato specialista ha incontrato (impugnazione del Regolamento cit., giudizio conclusosi con sentenza del Consiglio di Stato sez. IV, n. 5575, del 28 novembre 2017, che ne impone una modifica per alcuni profili), lo specialista in diritto UE merita la più grande attenzione da parte di chi crede, responsabilmente, che mondo accademico e professionale debbano collaborare nella formazione e che, a maggior ragione per un diritto speciale quale è il diritto UE, sia richiesta una preparazione e formazione specialistica.
Pubblicato il: 01/01/2018 su Eurojus