Lo Studio Legale Adavastro&Associati ha difeso, con successo, il Consorzio di Bacino Alessandrino in una controversia sulla revoca dell’ aggiudicazione di un Project Financing del valore di oltre 40 milioni di Euro
Il T.A.R. Piemonte (sentenza n. 835/2024) ha respinto il ricorso dell’ATI
aggiudicataria della concessione in finanza di progetto di servizi pubblici di smart city, efficientamento energetico e igiene ambientale.
L’ATI aveva impugnato la revoca dell’aggiudicazione del project financing e l’affidamento in house del servizio di raccolta rifiuti disposta dal Consorzio di Bacino Alessandrino, chiedendo un risarcimento del danno di oltre sedici milioni di euro.
Il T.A.R., nell’accogliere le argomentazioni difensive del Consorzio di Bacino Alessandrino, assistito dallo Studio Legale Adavastro&Associati, ha ritenuto legittime le revoche in autotutela.
I giudici amministrativi hanno, di conseguenza, rigettato l’ingente richiesta risarcitoria dell’ATI ricorrente.
Questi, in sintesi, i principi di diritto affermati, e ribaditi, nella decisione:
1. la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di gare pubbliche [prevista dall’art. 133, co. 1, lett. e), n. 1, del c.p.a.] si estende alla cognizione delle pretese risarcitorie connesse a fattispecie di annullamento o revoca dell’aggiudicazione;
2. il diverso orientamento seguito, in punto di giurisdizione, dal giudice del riparto, ancorato alla cronologia degli atti (secondo cui sarebbe devoluta alla cognizione del giudice ordinario qualsiasi evenienza successiva all’aggiudicazione) o all’assunto che la buona fede, la correttezza e l’affidamento rappresentino autonomi diritti soggettivi (con consequenziale devoluzione alla cognizione del giudice ordinario della relativa azione risarcitoria), non è condivisibile; una simile impostazione induce, infatti, una artificiosa frammentazione del contenzioso che non appare coerente con i principi costituzionali sanciti dagli artt. 111 e 113 della Costituzione nonché con la ragione stessa della previsione di ipotesi di giurisdizione esclusiva (volta, appunto, a impedire la frammentazione del contenzioso nei casi in cui le posizioni giuridiche soggettive si intreccino inestricabilmente);
3. dal punto di visa contrattuale, integra gli estremi di una trattativa scorretta la condotta dell’operatore economico che formula una proposta di project financing insostenibile dall’origine, tentando poi di ottenerne pressoché immediate significative revisioni di ordine economico, al di fuori di ogni fisiologico, quanto doveroso, confronto concorrenziale proprio dell’evidenza pubblica;
4. il riconoscimento dell’indennizzo da revoca legittima, prescritto dall’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, presuppone che la revoca incida su rapporti di durata, e in specifico contrattuali, nelle more consolidatisi; nessun indennizzo, di contro, può essere riconosciuto laddove alcun contratto sia stato concluso.