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Con sentenza n. 1038/2024, il T.A.R. Lombardia, Sezione di Brescia, ha respinto il ricorso presentato da un operatore economico avverso l’aggiudicazione di una gara per la fornitura di sacchi per la raccolta rifiuti del valore di oltre € 1.000.000,00 affermando rilevanti principi in materia di Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Questi i principali punti di diritto ribaditi dal T.A.R. in piena aderenza con le tesi difensive dispiegate dallo Studio Legale Adavastro & Associati:

1. la conformità ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) dei prodotti oggetto della gara costituisce un requisito dell’offerta, da verificare in sede di confronto comparativo e non in fase esecutiva; ciò è confermato, in particolare, dalle prescrizioni ministeriali in materia (di cui al paragrafo 6.1.4dell’Allegato al D.M. 23 giugno 2022), che riferiscono la “verifica” sulla predetta conformità all’“offerente” e non già all’affidatario o all’aggiudicatario;

2. le medesime disposizioni ministeriali si limitano a individuare le percentuali di materiale riciclato che devono essere contenute nei prodotti offerti; di conseguenza, il convertitore di materia (che non trasforma, ma si limita a convertire il materiale di partenza in prodotto finale, senza alcuna alterazione della composizione qualitativa del materiale) può ben produrre la documentazione conseguita dal fornitore in ordine alla conformità, rispetto ai CAM, della materia prima di origine; in altre parole, se i sacchetti offerti sono interamente costituiti da film certificati, senza alcun procedimento di trasformazione della materia, il rispetto dei CAM può essere assolto producendo la certificazione conseguita dal produttore del film.