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Con sentenza n. 8450/2025, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha annullato con rinvio la decisione del TAR Lombardia e affermato principi di rilievo in materia di contributi di costruzione e azioni di accertamento.

La decisione chiarisce che:
• la controversia relativa alla spettanza e liquidazione degli oneri di urbanizzazione riguarda diritti soggettivi e non richiede la previa impugnazione degli atti amministrativi;
• l’atto di imposizione e liquidazione del contributo di costruzione non ha natura autoritativa, ma costituisce un mero atto ricognitivo e contabile;
• in tali casi, l’azione di accertamento è pienamente ammissibile, rientrando nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. f) c.p.a.;
• qualora il TAR dichiari erroneamente inammissibile un ricorso senza esaminarne il merito e con significative sviste in diritto, si configura una nullità della sentenza con conseguente rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a., come recentemente chiarito dall’Adunanza Plenaria n. 10/2025.

Il Consiglio di Stato ha quindi riformato la sentenza di primo grado e rimesso la causa al TAR per l’esame nel merito della domanda di accertamento e condanna avanzata in primo grado, riconoscendo la fondatezza delle argomentazioni difensive proposte dallo Studio.

Un risultato che conferma la solidità del lavoro del team legale di Adavastro &Associati coordinato dagli Avv.ti Nicoló Adavastro e Serena Filippi Filippi, e la costante attenzione dello Studio ai temi di equilibrio tra potestà pubbliche e diritti dei privati nel governo del territorio.