Il Consiglio di Stato con sentenza V^ Sez. n°. 182/2018 ha analizzato i presupposti di un legittimo affidamento “in house” nel caso di società riferibili a compagini multicomunali e ha individuato le condizioni in presenza delle quali può dirsi sussistente un’ipotesi di controllo analogo congiunto.
Secondo il Consiglio di Stato, in caso di partecipazione plurima di enti locali, la verifica in ordine alla sussistenza del controllo analogo, individuato nella concreta possibilità di esercitare un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società partecipata, deve inoltre avere primario riguardo ai servizi svolti nel territorio del singolo comune affidante, essendo del tutto ragionevole che la verifica in ordine all’effettività dei poteri di vigilanza e di controllo sia svolta in primis avendo riguardo alle modalità di esercizio di interesse del singolo Ente, poiché “risulterebbe eccedentario (e incompatibile con il richiamato canone di proporzionalità) imporre che ciascun Ente partecipante possa esercitare poteri di vigilanza, di controllo e di veto anche con riferimento all’espletamento da parte dell’Organismo in house di servizi che in alcun modo interessano il singolo Ente”.
Con la stessa decisione il Collegio ha inoltre riconosciuto piena efficacia all’art. 12, Dir. n. 24/2014/UE ritenendo che le previsioni inerenti l’affidamento secondo il modulo dell’in house providing in esso contenute, avendo recepito principi già affermati dalla giurisprudenza comunitaria, trovino comunque applicazione anche in fattispecie in cui l’affidamento contestato sia stato posto in essere anteriormente al termine entro cui gli Stati membri avrebbero dovuto recepire la Direttiva stessa.