Il TAR per la Lombardia – Milano con sentenza IV^ Sez. n°. 2746/2018 ha analizzato i presupposti di un legittimo affidamento “in house” nel caso di società riferibili a compagini multicomunali e individuato le condizioni in presenza delle quali può dirsi sussistente un’ipotesi di controllo analogo congiunto. Secondo il TAR Milano, in caso di partecipazione plurima di enti locali, “ai fini del controllo analogo congiunto, non ogni singolo Comune deve poter individualmente condizionare tutti gli atti di portata generale della società in house, ma è sufficiente (…) che gli Enti Comunali possano condizionare congiuntamente ogni atto fondamentale della partecipata, nonché vincolare individualmente, mediante poteri di veto, tutte le decisioni che hanno ricadute dirette sul rispettivo territorio”.
Con la stessa decisione il Collegio, in linea con la giurisprudenza della Corte Europea e del Consiglio di Stato (Corte di giustizia, 11 maggio 2006, causa C-340/04; Cons. di Stato, sez. V, 30 aprile 2018, n. 2599) ha inoltre riconosciuto che al fine di stabilire se il requisito dell’attività prevalente sia soddisfatto, occorre considerare che una società partecipata da enti pubblici, può a sua volta essere attiva sul mercato e pertanto entrare in concorrenza con altre imprese, mentre il fatturato computabile nell’attività prevalente è unicamente rappresentato da quello che l’impresa in questione realizza a seguito delle decisioni di affidamento adottate dagli enti locali controllanti, non rilevando sotto tal profilo le eventuali partecipazioni detenute dalla affidataria in house in altre società.