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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, con sentenza Sez. II, n. 2218 del 20 novembre 2020, accogliendo la tesi prospettata dallo Studio Legale Adavastro&Associati, si è pronunciato sulla natura delle scelte pianificatorie della Pubblica Amministrazione, sui criteri che assumono rilievo in sede di qualificazione di un comparto come Nucleo di Antica Formazione – Tessuto Urbano Consolidato, nonché sulla funzione delle osservazioni agli strumenti urbanistici formulate dai privati.

Con riguardo al primo profilo ha evidenziato che “le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono esplicazione di potere tecnico-discrezionale della pubblica amministrazione e sono censurabili in sede di sindacato giurisdizionale di legittimità solo in presenza di figure sintomatiche di eccesso di potere per palese irragionevolezza e illogicità”, confermando così consolidati orientamenti del Consiglio di Stato.

Ha poi chiarito che la qualificazione di un comparto come Nucleo di Antica Formazione-Tessuto Urbano Consolidato non può avvenire in maniera del tutto arbitraria, dovendo sussistere indici a supporto della medesima, tra cui le cartografie di prima levatura dell’Istituto Geografico Militare del 1889 che la stessa delibera n. 1681/2005 di Giunta Regionale Lombardia ha annoverato tra gli strumenti per determinare la valenza storica di un insediamento.

E’ infine stato ribadito che le osservazioni presentate dai privati in relazione allo strumento urbanistico di portata generale costituiscono un “mero apporto collaborativo alla formazione dello strumento urbanistico medesimo e, in quanto tali, non danno luogo a particolari aspettative, né tantomeno ad interessi qualificati, con la conseguenza che il loro rigetto non necessita di particolare motivazione”.