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Il TAR Lombardia, Milano, con sentenza n. 1972/2020, ribadendo un orientamento inaugurato dal Consiglio di Stato con Adunanza Plenaria n. 22/2012 ha rammentato i presupposti per la partecipazione in A.T.I. verticale od orizzontale alle procedure ad evidenza pubblica, muovendo dalla distinzione operata dall’art. 48 D. Lgs. 50 del 2016, fondata sul contenuto delle competenze portate da ciascuna impresa raggruppata e considerato pertanto che: “in linea generale, l’associazione temporanea di imprese orizzontale è caratterizzata dal fatto che le imprese associate (o associande) sono portatrici delle medesime competenze per l’esecuzione delle prestazioni costituenti l’oggetto dell’appalto, mentre l’associazione temporanea di imprese verticale è connotata dalla circostanza che l’impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle delle mandanti, le quali possono avere competenze differenziate tra loro”.

Ne consegue che la partecipazione alle gare pubbliche mediante raggruppamento temporaneo di tipo verticale non può ritenersi libera e rimessa all’esclusiva volontà dei concorrenti, essendo necessario che la lex specialis, attraverso l’espressa distinzione tra prestazioni prevalenti, o principali e prestazioni scorporabili, o secondarie, ne consenta l’ammissione.