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Il Ministero dell’economia e delle finanze ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12.10.2022 il Decreto Ministeriale del 28.9.2022 recante “Disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate”.

Il Decreto, composto da 5 articoli:

  • ha individuato i limiti e le condizioni per l’operatività della causa di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto degli operatori economici che hanno commesso gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale ai sensi dell’art. 80, comma 4 D.lgs n. 50/2016 (art. 1);
  • ha circoscritto l’ambito di applicazione della fattispecie, fornendo una chiara definizione del concetto di “inottemperanza agli obblighi … relativi al pagamento di imposte e tasse” idonea e sufficiente a integrare gli estremi di una violazione (art. 2);
  • ha introdotto una soglia di gravità, stabilendo un duplice regime affinché la violazione si consideri grave; in particolare, la gravità si integra quando la violazione “comporta l’inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell’appalto” e in ogni caso “l’importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro” (art. 3);
  • ha stabilito che la violazione grave non definitivamente accertata è tale quando siano inutilmente decorsi i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo, o la cartella di pagamento, siano stati tempestivamente impugnati (art. 4);
  • ha stabilito che l’Agenzia delle Entrate, su richiesta della Stazione Appaltante, provvede al rilascio delle certificazioni per i tributi di sua competenza, le cui risultanze saranno valutabili ai fini dell’esclusione dell’operatore economico dalla procedura di gara (art. 5).