Tutti difesi dallo Studio Adavastro & Associati i 19 Comuni della Lomellina e della Bassa Pavese che potranno ora procedere all’affidamento dei servizi di igiene ambientale all’esito della procedure di evidenza pubblica la cui aggiudicazione è stata riconosciuta legittima dal TAR Lombardia – Milano che, con sentenze n. 2562/2023, 2762/2023, 2766/2023, tutte della IV^ Sezione, ha respinto i distinti ricorsi proposti avverso la loro aggiudicazione. Questi i principi affermati (e ribaditi) nelle suddette decisioni:
- laddove nel contraddittorio “allargato” “proprio del giudizio sia stato “raggiunto lo scopo” della verifica di congruità dell’offerta risulta ridondante e, di fatto, privo di interesse per la stessa parte ricorrente la caducazione del provvedimento di aggiudicazione, ai fini della reiterazione nella sede procedimentale di quel vaglio di serietà ed attendibilità dell’offerta che sia stato già compiutamente condotto nella sede processuale” (TAR Milano, IV^ Sez., n. 2562/2023);
- la valutazione spettante alla Stazione appaltante in ordine all’integrazione di gravi illeciti professionali, incidenti, ai sensi dell’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50 del 2016, sull’affidabilità dell’operatore economico, costituisce espressione di ampia discrezionalità, con la conseguenza che il sindacato del Giudice Amministrativo sulle motivazioni rese dall’Amministrazione deve essere mantenuto sul piano della “non pretestuosità” della valutazione degli elementi di fatto compiuta, mentre non può pervenire a evidenziare una sua mera “non condivisibilità”, allargando il campo all’area dell’opinabilità meramente relativa” (TAR Milano, IV^ Sez., n. 2562/2023);
- la stazione appaltante che sia venuta a conoscenza di condotte astrattamente ascrivili alle cause non automatiche di esclusione di cui all’art. 80, co. 5, d.lgs. 50/2016, per le quali è richiesta una valutazione in ordine all’idoneità delle vicende a rendere l’operatore economico non affidabile, non è tenuta a un’analitica motivazione della scelta di ammettere il concorrente alla gara, dovendo motivare solo il provvedimento di esclusione. Rispetto all’ammissione, infatti, le ragioni del giudizio di affidabilità dell’operatore economico si desumono per implicito dall’adesione alle osservazioni da questi effettuate nella dichiarazione che riporta le vicende pregresse (TAR Milano, IV^ Sez., 2766/2023);
- la decisione dell’amministrazione di procedere (o meno) a verifica di anomalia dell’offerta nei casi in cui ciò non sia espressamente previsto dalla norma è di natura discrezionale, non soggetta alla sindacabilità del giudice, se non per le ipotesi di manifesta illogicità ed irragionevolezza, e pertanto, affinché si possa censurare la scelta dell’amministrazione è necessario che emerga una chiara incongruità nell’offerta dell’aggiudicatario (TAR Milano, IV^Sez., n. 2762/2023).